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    no alla imposta sulle cripto attività se l'exchange ha pagato il-bollo

    No all'imposta sulle cripto attività se l'exchange ha pagato il bollo

    Nelle scorse settimane Conio, comunicava che, a partire dal 2023, è stato introdotto un obbligo fiscale che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo dello 0,2%, due per mille, sul controvalore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre di ogni anno, rassicurando gli utenti sul fatto che si occuperà di calcolare e addebitare automaticamente l’importo dovuto per consentire un corretto comportamento fiscale.

    Ricordava anche alcuni obblighi dichiarativi

    ● imposta di bollo/Imposta sul valore delle cripto-attività, rassicurando che ci avrebbe pensato Conio;
    ● possesso di cripto-attività, da dichiarare nel quadro RW del modello redditi persone fisiche oppure nel quadro W del modello 730;
    ● Plusvalenze e minusvalenze eccedenti la soglia dei 2.000 euro nell’anno fiscale, da inserire nel quadro RT del modello redditi persone fisiche quindi al di fuori del modello 730;

    Tuttavia raccomandava di rivolgersi ad un professionista qualificato, come i dottori commercialisti, chiedendo un parere circa le modalità degli adempimenti fiscali.

    Ed effettivamente, con la circolare n. 30 E del 27 ottobre 2023, al paragrafo 3.7.3 (pagina 99 del documento) l’Agenzia delle entrate precisava che questa imposta si applica ai soggetti residenti nel territorio italiano che detengono cripto-attività e in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo.

    In particolare, l’imposta sul valore delle cripto-attività è pari al 2 per mille annui del valore delle cripto-attività detenute. Questa imposta è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è stata applicata dall’intermediario o se le cripto-attività sono detenute presso intermediari non residenti o archiviate su supporti come chiavi USB, personal computer e smartphone.

    Si sottolinea che l’imposta sul valore delle cripto-attività deve essere versata secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

    Concludendo: se il vostro Exchange ha provveduto al pagamento dell’imposta di bollo, nulla dovete a titolo di IVAC (imposta sul valore delle cripto attività). Tale pagamento dovrà essere dimostrato all’Agenzia delle Entrate in caso di controlli. Quindi imposta di bollo e IVAC sono alternative.

    Per ulteriori informazioni ed assistenza contattaci a Trezzo sull’Adda (Milano), vicino ad Expert e Colombo Impianti.

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