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    restituzione somme per riscatto laurea tassazione ordinaria o tassazione separata

    Restituzione somme per riscatto laurea: tassazione ordinaria o tassazione separata?

    Alla richiesta di un Ente non specificato, con la risposta n. 62/2024 “Restituzione somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti, articolo 17, comma 1, lettera n–bis) del Tuir “, l’Agenzia Entrate risponde che le somme versate dal personale assunto dal 1 gennaio 2001 per contributi di riscatto laurea per la buona uscita sono oggetto di restituzione, perché il personale assunto dopo il 31 dicembre 2000 non ne aveva diritto.

    Tale restituzione è da assoggettare a tassazione separata, secondo quanto previsto dall’articolo 17 comma 1 lettera n bis del DPR 917/1986.

    Ritiene l’ADE, ma solo per completezza che  secondo il comma 3 dell’articolo 17 sopracitato  «Per i redditi […] indicati alle lettere da g) a n ­bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata indicandolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione»

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