

La legge di bilancio sembrerebbe consentire la determinazione del valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1 gennaio 2023 purché tale valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.
La norma sembra rivolgersi a chi, al 1 gennaio 2023, non possiede alcun documento ufficiale, rilasciato da operatori che accerti il costo o valore di acquisto con elementi certi e precisi. Il contribuente, in caso di acquisto, potrebbe avere la ricevuta del bonifico. In caso di attività di mining potrebbe non possedere alcun documento, ma dimostrare che il possesso di criptovalute è partito da zero. Di sicuro l’idea di precisione e certezza, almeno nella fase iniziale del fenomeno, non descrive adeguatamente il mondo cripto.
Ipotizzando che il contribuente voglia procurarsi un valore iniziale dei propri assets si suggerisce di
● verificare presso i propri operatori, o sui propri wallet, quantità e valore delle cripto possedute al 1 gennaio 2023 secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Tuir [1];
● crearsi un proprio report, con fogli elettronici, o software disponibili sul mercato, da aggiornare ad ogni nuovo attività, in modo da poter essere sempre in grado di dimostrare eventuali minusvalenze o plusvalenze e/o ricavi conseguiti;
● rivolgersi al professionista di fiducia, ricordando che il possesso di criptovalute e/o assets digitali hanno conseguenze anche sulle dichiarazioni ISEE.
L’imposta sostitutiva potrà essere pagata in unica soluzione entro il 30 giugno 2023, oppure in tre rate annuali, sulle quali verrà calcolato il 3% di interessi.
ATTENZIONE: le minusvalenze calcolate per effetto della rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività al 1 gennaio 2023, non sono utilizzabili
[1] Art. 9
((Determinazione dei redditi e delle perdite))
((1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto e’ proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).
Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
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