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03.03.2021 - Criptovalute e dichiarazione dei redditi
Anche se fra giuristi e fisco non c'è accordo sul trattamento da riservare a bitcoin e criptovalute, con l'approssimarsi della stagione delle dichiarazione dei redditi è bene preoccuparsi degli aspetti fiscali legati al loro possesso. E' dal 2019 che nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche si parla di valute virtuali. Anche chi utilizza il modello 730, in caso di possesso di criptovalute dovrà procedere all'invio dei seguenti prospetti.
MA QUALI SONO I QUADRI DELLA DICHIARAZIONE INTERESSATI ALLE CRIPTOVALUTE?
IL QUADRO RW
Si tratta di un quadro che deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE).
IL QUADRO RT
Questo quadro va compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazione non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all'articolo 67 del testo unico delle imposte dirette.
Ma come le criptovalute interessano questo quadro?
Se per "tranquillità fiscale" si aderisce all'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, espresso nella risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016, con il quale la moneta virtuale viene assimilata alla valuta estera, allora è applicabile l'artico 67 citato che così dispone:
Costituiscono redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi o conti correnti“. Per cessione a titolo oneroso si intende anche “il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente“. Comma 1, lett. c-ter);
“Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a € 51.645,69 (100.000.000 di lire ndr) per almeno 7 giorni lavorativi continui“. Comma 1-ter).
IL QUADRO CE
Questo quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto all'estero redditi per i quali si è resa definitiva l'imposta pagata. Serve per determinare il credito spettante, così come previsto dall'articolo 165 del TUIR.
Quindi se le criptovalute sono state sottoposte a tassazione all'estero, potrebbero dar diritto ad un credito di imposta. Tuttavia, considerando che in genere i redditi derivanti da criptovalute sono soggette ad imposta sostitutiva, potrebbe verificarsi una doppia tassazione.
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