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18.02.2021 - Le attività dell'imprenditore agricolo

Si rammenta che a norma dell’art. 2135 c.c. sono attività agricole:

  • la coltivazione del fondo cioè l’attività diretta ad ottenere i prodotti della terra;
  • la silvicoltura cioè l’attività di coltivazione del bosco diretta alla produzione del legname;
  • l’allevamento del bestiame cioè l’allevamento degli animali da carne, da lavoro, da latte, da lana ed in generale l’allevamento di animali per i quali vi sia un’attività diretta al loro incremento qualitativo e quantitativo e sussista, inoltre, un collegamento "funzionale" (diretto o indiretto, parziale o totale, ma comunque determinante) con il fondo agricolo;
  • le attività connesse cioè le attività dirette alla trasformazione e alienazione (vendita) dei prodotti agricoli o zootecnici, a condizione che rientrino nell’esercizio normale (e quindi tradizionale, storico, ambientale) dell’agricoltura.

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Sono considerate agricole:

  • la coltivazione dei funghi (L. 5 aprile 1985, n. 126)
  • le attività di agriturirmo(L. 5 dicembre 1985, n. 730)
  • l’attività di acquacoltura (L. 5 febbraio 1992, n. 102)
  • l’attività di allevamento di cani svolta da chi alleva un numero pari o superiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli pari o superiore alle trenta unità (Legge 23 agosto 1993, n. 349, come integrata dal DM 28 gennaio 1994)

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