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E' imprenditore agricolo, secondo l'articolo 2135 del codice civile, colui che svolge libera attività nel settore agricolo, come la coltivazione, l’allevamento, la sevicoltura e tutto ciò che è legato a queste attività.
E' necessario richiedere l’iscrizione nel R.I. - sezione speciale - di persona fisica esercente attività agricola o con le caratteristiche del coltivatore diretto (art. 2083 c.c.) o privo di queste caratteristiche (imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.). In quell'occasione sarà possibile ottenere anche la partita IVA.
E' quindi importante distinguere tra le figure di coltivatore diretto e imprenditore agricolo. E' coltivatore diretto chi esercita l'attività
con carattere di continuità
con l’apporto del lavoro proprio e dei familiari
eventualmente con l’utilizzo di dipendenti, ma comunque con prevalenza del lavoro proprio e dei familiari rispetto sia al lavoro dei dipendenti, sia del capitale investito nell’impresa.
E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività agricola senza possedere caratteristiche che sono proprie del coltivatore diretto.
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