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10.07.2012 - AGGREGAZIONE DI IMPRESE: tipologie di aggregazioni ammesse (parte tre)
I progetti presentati dovranno riguardare unicamente le seguenti tipologie di aggregazione:
Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) con mandato speciale con rappresentanza conferito al capogruppo. ATI è un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. Essa nasce dalla convenienza, per due o più imprese che partecipano ad una gara d’appalto (o che stipulano contratti di grande valore con la pubblica amministrazione), a collaborare tra loro, al duplice scopo, da un lato, di garantire al committente l’esecuzione integrale e a regola d’arte dell’opera, e dall’altro, di non essere costrette a ricorrere alla costituzione di un’impresa comune o di un consorzio, che, in caso di esito negativo della gara, sarebbe destinato a scomparire immediatamente, con dei costi peraltro difficilmente recuperabili.
Raggruppamenti di micro, piccole e medie imprese (MPMI) con forma giuridica di “contratto di rete” che rappresenta una nuova forma giuridica nata nel 2009 per consentire alle imprese di sviluppare network mantenendo l'individualità ma regolando i rapporti giuridici derivanti da una collaborazione stabile basata su obiettivi strategici e/o contratto di “consorzio” attraverso cui due o più imprenditori costituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
L'aggregazione proponente il progetto deve essere costituita da un minimo di 3 (tre) imprese ammissibili, beneficiarie di contributo, di cui una è il capofila che deve obbligatoriamente essere “soggetto ammissibile al contributo” pena l’inammissibilità della domanda dell’intera aggregazione.
Per “imprese ammissibili” si intendono imprese in possesso di tutti i requisiti/condizioni previsti per l’ammissibilità della domanda e la concessione/erogazione del contributo.
Sono ammissibili proposte progettuali che prevedono spese complessivamente non inferiori ad € 50.000,00 per ogni aggregazione.
continua...
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