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Il D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa per gli eventi legati alla sospensione dal lavoro o alla riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Il D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Inoltre, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
A breve verrà pubblicato un regolamento attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alle nuove ipotesi di sospensione dei mutui prima casa contenute nei suddetti decreti.
A seguito della pubblicazione di tale provvedimento sarà disponibile il nuovo modulo di domanda.