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08.07.2012 - AGGREGAZIONE DI IMPRESE: i soggetti beneficiari (parte due)
I SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’intervento finanziario unicamente le imprese aderenti all'aggregazione, che al momento della presentazione della domanda risultino Micro, Piccole e Medie Imprese con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003) recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005), secondo cui si considerano:
Micro Imprese ovvero sia le imprese il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
Medie Imprese ovvero sia le imprese il cui organico risulta inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
Piccole Imprese ovvero sia le imprese il cui organico risulta inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.
Con sede legale e/o operativa in Lombardia;
Appartenenti ai settori di attività economica Ateco 2007. Al fine di verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente ad una delle classificazioni Ateco 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice prevalente di attività di impresa, rilevato dalla visura camerale o certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA.
Alla data di presentazione della domanda, tutte le imprese dell'aggregazione che partecipano per beneficiare di contributo, devono altresì possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) Essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
b) Risultare autonome tra di loro ai sensi della disciplina comunitaria e nel rispetto della definizione di MPMI, secondo cui un’impresa è autonoma se:
non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.
Non sono pertanto ammissibili nella stessa aggregazione, imprese che risultino tra di loro associate o controllate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, secondo cui sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.
Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa é ripresa tramite consolidamento.
c) Essere attive al momento della presentazione della domanda e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda;
d) I versamenti relativi ai contributi previdenziali obbligatori previsti dalla normativa vigente devono essere stati regolarmente effettuati (solo per le imprese non iscritte all’INPS in quanto prive di dipendenti);
e) Rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
f) Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola “DAGGENDORF”).
La mancanza o l’inosservanza di uno dei requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione, comporta l’inammissibilità dell’impresa. Per le imprese beneficiarie di contributo, i requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti fino al completo rimborso della “quota a restituzione” dell’intervento finanziario concesso.
Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata dal capofila a Regione Lombardia e Cestec S.p.A. per le necessarie verifiche e valutazioni.
continua...
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