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20.09.2019 - A volte ritornano: ripristinato l'obbligo della licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici

Con l’approvazione del decreto legge 30.4.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.6.2019, n. 58, è stato ripristinato l’obbligo di denuncia fiscale (abrogato nel 2017) per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, finalizzata al rilascio della licenza da parte dell’Ufficio delle Dogane. Secondo l'Agenzia delle Dogane, che si è espressa con la nota 131411 del 20 settembre 2019, possono verificarsi tre casi:

OPERATORI CHE HANNO AVVIATO L’ATTIVITA’ NEL PERIODO 29 AGOSTO 2017 – 29 GIUGNO 2019

Non erano tenuti a richiedere la licenza, ma potranno perfezionare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

OPERATORI CHE ERANO IN ESERCIZIO ANTECEDENTEMENTE IL 29 AGOSTO 2017 E IN POSSESSO DELLA LICENZA

Non sono tenuti al alcun adempimento considerata la piena efficacia della licenza precedentemente rilasciata. In caso di variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore dovrà procedere all’aggiornamento della licenza.

OPERATORI CHE ERANO IN ESERCIZIO ANTECEDENTEMENTE IL 29 AGOSTO 2017, MA NON IN POSSESSO DELLA LICENZA

Coloro che, pur avendo avviato l’attività precedentemente, non hanno completato l’iter di rilascio della licenza, dovranno procedere alla denuncia di attivazione.

ATTIVITA’ AVVIATE DAL 30.06.2019

Per queste attività la denuncia di attivazione è assorbita dalla comunicazione preventiva al SUAP, il quale dovrà trasmetterlo all’Ufficio delle dogane


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