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31.12.2018 - Acquisto di carburante e fattura elettronica
Dal 1 gennaio 2019 sarà permesso dedurre costi e detrarre l’IVA relativa agli acquisti di carburante solo se documentati da fattura elettronica. Diversamente dal passato quanto, tramite la scheda carburante, venivano documentati più acquisti con l’apposizione di un timbro, o dal 1 luglio 2018, tramite ricevuta di bancomat o carta di credito.
Si potrà chiedere la fattura (elettronica) ad ogni rifornimento oppure, in caso di rapporto continuativo, richiedere una fattura riepilogativa mensile.
RICHIEDERE LA FATTURA RIEPILOGATIVA
Il distributore deve rilasciare un buono di consegna che contenga le informazioni minime del documento di trasporto, come previsto dalla circolare 8/E/2018 dall'agenzia delle Entrate .
Ricorda la circolare che l’articolo 21, comma 4, lettera a, del Dpr 633/1972 consente l’emissione di una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei rifornimenti, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione e con il contenuto previsto dal Dpr 472/96: indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’incaricato del trasporto, nonché descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.
La circolare 8/E/2018 precisa che i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche (se contengono le citate informazioni) possono essere utilizzati per la fatturazione riepilogativa mensile quindi se ne deduce che la fattura riepilogativa differita deve contenere i dati del cessionario anche nel caso di rifornimenti self service.