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15.03.2018 - Dovute le imposte per il canone non riscosso
Sono dovute le imposte per il canone di locazione non riscosso?
La risposta al quesito è contenuta nell'articolo 26,comma primo, del DPR 917/1986 il quale prevede che i redditi fondiari (quindi i redditi derivanti da fabbricato) concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' e' riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
Quindi semplificando, per poter non pagare le imposte sui canoni di locazione non percepiti, bisogna avviare un procedimento di sfratto per morosità. Fino a quel momento le imposte vanno corrisposte. A soccorso del proprietario che non percepisce canoni, e comunque versa le imposte, interviene l’ultima parte del comma 1, dell'articolo, il quale stabilisce che le imposte corrisposte sui canoni di locazione non percepiti, come da accertamento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, costituiscono credito d’imposta di pari ammontare da utilizzare in detrazione dall’imposta complessivamente dovuta. In altre parole, una volta ottenuta la convalida di sfratto, sarà possibile scontarsi dalla dichiarazione le imposte pagate a suo tempo, su un reddito non percepito.
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