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14.09.2017 - Negoziabile il divieto di concorrenza fra cedente e alienante
Secondo l’articolo 2557 del codice civile, chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza [2125, 2573] in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento [1339].
Nel caso di usufrutto [978] o di affitto 1615] dell'azienda [2561, 2562] il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela [2135] .
Quindi, in caso di cessione di azienda e con riferimento al divieto di concorrenza bisogna porsi delle domande:
il cedente esercita altre attività concorrenti?
Visto che l’articolo 2557 non parla di attività preesistenti, il fatto che l’imprenditore alienante svolga attività in concorrenza che preesistevano alla cessione di azienda, non sembra costituire un’infrazione al divieto di concorrenza;
il cedente prevede di iniziare una nuova attività dopo la cessione?
E’ assolutamente necessario verificare che per tipologia, oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta
la nuova attività potrebbe sviare la clientela?
Si tratta di verificare se c’è anche solo una potenziale attitudine a sviare la clientela, senza che in concreto avvenga la sottrazione di clienti.
Il periodo di tempo stabilito dal codice è pari a cinque anni, ma, in ossequio al principio dell’autonomia contrattuale, le parti possono stabilire limiti diversi.
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