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24.03.2017 - Restituisce l'indennità di mobilità anticipata chi lavora come dipendente entro 24 mesi
"Nell'ottobre 2015 ho percepito, da parte dell'Inps, un'indennità di mobilità anticipata, per intraprendere un'attività di impresa. Poiché i redditi derivanti dall'attività non sono sufficienti a mantenere la mia famiglia, vorrei accettare un'offerta di lavoro dipendente a tempo determinato. E' possibile?"
La risposta è negativa: le regole dettate dall'INPS sono molto chiare come è possibile rilevare sia sul sito dell'Ente sia sulla circolare n. 67 del 14 aprile 2011 la quale al paragrafo 3 così precisa:
"3.Compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa. Anticipazione dell’indennità in unica soluzione.
In materia di lavoro autonomo nessuna norma specifica prevede gli istituti della sospensione e della decadenza.
La legge n. 223/1991 prevede invece – all’art. 7, comma 5 – la facoltà per il lavoratore in mobilità di ottenere, qualora ne faccia richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione in un’unica soluzione per intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, escluse le mensilità eventualmente già godute.
Il lavoratore che esercita tale facoltà viene cancellato dalla lista di mobilità (art. 9, comma 6, lettera b della legge n. 223/1991).
L’indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in cui, entro 24 mesi dalla data di corresponsione dell’importo, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato. Egli dovrà, inoltre, dare comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione alla sede dell’INPS che ha liquidato l’anticipazione medesima entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente (art.7 comma 5, della legge n.223 del 1991 e art.3 D.M.17 febbraio 1993 n.142).
Ovviamente, trascorsi 24 mesi dalla data di corresponsione della somma, Lei sarà libera di instaurare anche un rapporto di lavoro dipendente.
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