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07.12.2016 - Imprese minori: addio al principio di competenza
La legge di stabilità per il 2017 interviene pesantemente sulla tassazione dei redditi delle imprese in contabilità semplificata, sostituendo il regime di competenza con il principio di cassa.
Il comma 17, lettera b) apporta modifiche al comma 3 dell’articolo 66 del TUIR stabilendo che per le imprese minori, la determinazione dell'imponibile non avvenga più tramite il principio della competenza , ma tramite il principio di cassa.
In attesa del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge si osserva quanto segue:
COSTI INFERIORI A 1.000 EURO, RELATIVI A DUE ESERCIZI
Se ci sono costi relativi a due periodi d'imposta (esempio canoni di leasing, canoni di locazione, di somministrazione di servizi)e se tali importi non superano i 1.000 euro, iva esclusa, i costi potranno essere detratti nell'esercizio di cui perviene il documento di spesa.
RIMANENZE FINALI
La presenza di una disposizione transitoria, relativa alle rimanenze finali. Nel periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni l'imponibile deve essere depurato dall'importo delle rimanenze finaliche hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente.
IRAP
Il comma 20 interviene sulla disciplina della base imponibile IRAP delle cd. imprese minori, inserendo a tal fine un comma 1-bis all’articolo 5-bis del D.lgs. n. 446 del 1997 (che si occupa della determinazione del valore della produzione netta, ossia della base imponibile IRAP delle società di persone e delle imprese individuali).
Per i contribuenti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del TUIR si prevede che i medesimi criteri siano utilizzati per l’individuazione della base imponibile IRAP. Pertanto, anche ai fini IRAP, rileva il nuovo criterio di cassa introdotto per le imprese minori ai fini delle imposte sui redditi; non rilevano, ad esempio, le rimanenze finali.