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01.09.2016 - Quali agevolazioni per i contribuenti forfettari
Cortesemente riuscireste a dirmi il limite per essere nei regimi dei minimi, quali e quanto sarebbe il costo che verrebbe a sostenere un artigiano con questo tipo di trattamento
Premesso che una risposta esauriente non può prescindere dall'esame della Sua situazione particolare, in linea generale, risponde alla Sua domanda la circolare n. 10/e del 4/4/2016 ricordando, in via preliminare, alla pagina 4, che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, sono stati aboliti (con alcune eccezioni):
il regime delle nuove attività produttive;
il regime fiscale di vantaggio, in vigore dal 1 gennaio 2012, che aveva assorbito il regime dei contribuenti minimi di cui parla nel quesito;
il regime contabile agevolato,
E quindi l'espressione "contribuente minimo" indica situazioni che nate nel passato, che, nel corso degli anni, vanno esaurendosi.
Attualmente, ricorrendone i presupposti, è possibile avviare una nuova attività (oppure continuarne una già esistente) con il regime forfetario che prevede un'imposta sostitutiva del 15%, in presenza dei seguenti requisiti:
conseguimento di ricavi o percezione di compensi non superiori a determinati limiti indicati nell’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014 ( a seconda dell’attività)vedi articolo;
sostenimento di spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio (articolo 70 D.lgs. n. 276 del 2003), lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - di seguito TUIR), anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, a norma dell’articolo 61 del D.lgs. n. 276 del 2003.
costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.
Ulteriori agevolazioni
sono previste, per chi intraprende una nuova attività economica.
A decorrere dal 1 gennaio 2016, il reddito dei contribuenti forfetari, è assoggettato all'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, a patto che:
il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale oppure di impresa, anche in forma associata o familiare;
che l'attività svolta non sia, in alcun modo, la prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
che in caso di prosecuzione di attività svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi, realizzati nel periodo di imposta precede non sia superiore ai limiti previsti dalla legge.