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27.10.2015 - Diritto alla provvigione

Un agente immobiliare, dopo una trattativa per la locazione di un immobile, riesce ad accordare le parti su tutto (prezzo, condizioni eccetera). Per ragioni di carattere personale il contratto non viene concluso. L'operato dell'agente immobiliare fa nascere il diritto alla provvigione?

Secondo l'articolo 1754 del codice civile il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il codice stabilisce inoltre che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento.

Nel quesito non si fa cenno di un eventuale contratto preliminare fra le parti, quindi si presume che le parti non abbiano assunto alcun obbligo giuridico fra di loro. Quindi la provvigione non spetta. Se invece fosse stato stipulato almeno un accordo preliminare, finalizzato alla stipulazione di un futuro contratto, l'agente avrebbe avuto diritto alla provvigione.

Nel caso in cui non fosse stato stipulato alcun contratto nè preliminare, nè produttivo degli effetti obbligatori (locazione) o traslativi (trasferimento di proprietà) allora l'agente avrebbe diritto solo al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non e' stato concluso, così come previsto dall'articolo 1756 del codice civile.


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