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Sono un venditore ambulante di abbigliamento, accessori e bigiotteria. E' necessario l'acquisto di un registratore di cassa per la certificazione dei corrispettivi tramite scontrino fiscale?
La questione è disciplinata dal DPR 696/1996 contenente il “Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi” all’articolo 1 trattando delle operazioni soggette alla certificazione fiscale (tramite scontrino o ricevuta fiscale) dispone che i corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi possono essere documentate tramite ricevuta fiscale oppure dallo scontrino fiscale, senza che sia necessario esercitare alcuna opzione.[nt1]
CONTENUTO DELLO SCONTRINO FISCALE
Lo scontrino fiscale deve contenere alcuni elementi essenziali:
data e ora di emissione
numero progressivo
dati identificativi dell'esercente l'attività commerciale (denominazione, ditta o ragione sociale o cognome e nome)
numero di partita IVA e ubicazione dell'esercizio
corrispettivo
logotipo fiscale "MF", seguito dal numero del misuratore fiscale
CONTENUTO DELLA RICEVUTA FISCALE
La ricevuta fiscale deve contenere:
numerazione progressiva prestampata per anno solare, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie
data di emissione
ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell'emittente, nonché l'ubicazione dell'esercizio in cui viene esercitata l'attività
natura, qualità e quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell'operazione
ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto
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[np1]
Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale
1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste L'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati,indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
2. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.
3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
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