Logo studio Capaccio

20.10.2015 - Liquidazione di srl: aspetti fiscali e imposte sui redditi

Con la liquidazione della società il normale periodo di imposta si interrompe rendendo necessaria la distinzione fra periodo ante liquidazione e il periodo di liquidazione.

PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE

Per il periodo ante liquidazione bisognerà determinare il reddito con le regole ordinarie “in base ad apposito conto economico” (cfr art. 184 comma 1 DPR 917/86)  [1], presentando la dichiarazione dei redditi entro il nono mese successivo alla data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione

PERIODO POST LIQUIDAZIONE

Il periodo di liquidazione è considerato un unico periodo d'imposta. Se la liquidazione si protrae per più esercizi, il reddito è determinato in via provvisoria sulla base dei bilanci civilistici redatti per ogni esercizio. Per ogni esercizio intermedio dovrà essere predisposta la dichiarazione dei redditi.

Se il periodo di liquidazione dura più di cinque anni i redditi dichiarati diventano definitivi così come previsto dal comma 3 dell'articolo 182 del TUIR


Potrebbe interessare

....le società a responsabilità limitata, ma anche le società per azioni, in accomandita per azioni limitata si sciolgono...


Per maggiori informazioni, preventivo e assistenza contattaci


[1] Art. 182 Liquidazione ordinaria

1. In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio el'inizio della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 o dell'articolo 3, comma177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società,in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi,e' quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui all'articolo 66. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi cosi' determinati, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

3. Per le società soggette all'imposta di cui al titolo II, il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.))

News


16.12.2024
Rinnovo contratti enti locali: perché i sindacati bocciano gli aumenti? Leggi


15.12.2024
Bilanci 2024: nuove soglie per abbreviati e micro Leggi


05.12.2024
Fondo nuove competenze 3: pubblicato l'avviso Leggi


31.07.2024
Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali: ci vuole un commercialista non uno qualunque Leggi

Siti consigliati


15.12.2024
Revolut Apri


11.06.2024
Coin Tracking Apri


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Apri


08.04.2023
thecryptogateway Apri

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com