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I contratti di appalto di opere e servizi sono soggetti, ai sensi dell’articolo 5 del Dpr 131/1986, a registrazione in termine fisso solo nel caso in cui siano stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Qualora siano redatti per scrittura privata non autenticata, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso, se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. In questa ipotesi (solo in caso d’uso) deve essere assolta l’imposta di bollo. In pratica, il tributo deve essere assolto qualora il contratto sia presentato presso l’ufficio per la registrazione.
Gli atti soggetti a registrazione possono esserlo in termine fisso (parte prima della tariffa allegata al Dpr 131/1986) o in caso d'uso (parte seconda). In termine fisso, significa che la registrazione va richiesta entro un determinato numero di giorni. Si verifica il caso d’uso, invece, quando l’atto si deposita, per essere acquisito, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga per l'adempimento di un'obbligazione delle Amministrazioni stesse, oppure quando è obbligatorio per legge o regolamento.
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