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20.06.2012 - DETRAZIONE 36%: Trasferimento della detrazione in caso di vendita, donazione o permuta

Che succede alla detrazione del 36% se il proprietario decide di vendere, donare o dare in permuta l’immobile di sua proprietà? La nuova formulazione dell’articolo 16 bis, comma (introdotta dall’articolo 4, comma 1, lett. c) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) del testo unico delle imposte dirette può destare qualche perplessità. L’uso dell’espressione “… in caso di vendita …”, rende legittimo interrogarsi circa la possibilità di trasferire la detrazione, a scelta delle parti, anche in presenza di atti a titolo non oneroso (donazioni) o di altre tipologie (permute).

Risponde a questo quesito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25 del 19 giugno 2012, all’interno della quale, in quaranta pagine, si trovano numerosi chiarimenti su diversi argomenti.

Il comma 8 dell’articolo 16-bis prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.

Con riferimento agli atti di trasferimento a titolo non oneroso, l’Agenzia conferma i chiarimenti già forniti con la circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, del Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, nella quale, in relazione alla detrazione del 36 per cento, ha precisato che l’espressione “vendita” debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito.

Pertanto, in caso di cessione a titolo gratuito (ad esempio, la donazione), le parti potranno stabilire che la detrazione permanga in capo al donante.

Le medesime considerazioni valgono anche in caso di permuta poiché, in base all’articolo 1555 del codice civile, “le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili”.

L’articolo 4 del D.L. n. 201 del 2011 entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Al riguardo si fa presente che già i commi 12-bis e 12-ter dell’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011, introdotti in sede di conversione ad opera della legge n. 148 del 2011, hanno modificato le disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione della detrazione in caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili (articolo 1, comma 7, della legge n. 449 del 1997, e articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002).

Quindi, dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, in presenza di un espresso accordo delle parti, nell’atto di vendita è consentito il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore.

Rimane fermo, anche in base al disposto del comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR, che in assenza di detto accordo la detrazione è trasferita all’acquirente.

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