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20.02.2015 - MODELLO 730 PRECOMPILATO: facciamo il punto

L’Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul proprio sito internet.

Si tratta di una sperimentazione che durerà tre anni.

Resta ferma la possibilità di avvalersi del 730, dato che il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo.

Potrà, in alternativa, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Unico), avvalendosi in tal caso del sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale, di un CAF o di un professionista abilitato.

Come si accede al 730 precompilato

Per chi volesse cimentarsi con le nuove modalità, il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per accedere alla sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:

  • online, accedendo al sito dell’Agenzia delle entrate e inserendo alcuni dati personali;
  • per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
  • in ufficio, presentando un documento di identità.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

  • il modello 730 precompilato;
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto, per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
  • l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
  • il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.


Per maggiori informazioni, assistenza e preventivo contattaci


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