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06.01.2015 - Finanziamenti e beni in godimento a soci e familiari: quali inserire?
Come già detto il panorama delle dichiarazioni fiscali si è arricchito di due nuove comunicazioni:
Comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore
Comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni dei soci o familiari ricevuti dall’impresa
Le ragioni che hanno indotto l'Erario a richiedere tali informazioni sono note.
Ma quando sorge l'obbligo?
APPROFONDIMENTO
BENI CONCESSI IN GODIMENTO
L'Agenzia delle Entrate con provvedimento 2.8.2013 n. 94902 ha individuato le seguenti categorie di beni:
autovetture;
altri veicoli;
unità da diporto;
aeromobili;
immobili;
altri beni
sia in uso esclusivo, sia in uso non esclusivo.
Le comunicazioni riguardano i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) e dei familiari che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa.
La comunicazione deve essere effettuata:
per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta;
anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi d’imposta precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione;
per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Esclusioni
Sono esclusi dalla comunicazione:
i beni concessi in godimento agli amministratori;
i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;
i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, resi¬denti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio, i taxi);
i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
Inoltre, l’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore rispettino le seguenti condizioni:
siano diversi dagli immobili, dai veicoli, dalle unità da diporto e dagli aeromobili (ad esempio telefoni cellulari, computer portatili);
siano di valore non superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.
FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI
Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94904 prevede che debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata:
nei confronti dell’impresa;
da persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore; non rilevano, quindi, i versamenti eseguiti da soci soggetti collettivi (società o enti) e dai familiari dei soci;
per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro; detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue (ad esempio, un finanziamento soci di 3.000,00 euro e un versamento in conto capi¬tale di 2.500,00 euro non vanno comunicati); il suddetto limite di 3.600,00 euro va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare dell’imprenditore che effettua il versamento.
Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 euro si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni, effettuate nello stesso periodo d’imposta, al socio o al familiare dell’imprenditore.
L’obbligo in esame sussiste anche nel caso in cui:
tali operazioni non siano strumentali all’acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore;
non vi siano beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore.
In relazione alle capitalizzazioni, è però necessario che vi sia un “apporto reale di denaro” (non rilevano quindi, ad esempio, i passaggi di riserve a capitale).
ESCLUSIONI
Il suddetto provvedimento esclude dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a:
finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600,00 euro (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto e a ciascun socio o familiare dell’imprenditore);
qualsiasi apporto già conosciuto dall’Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che non devono essere oggetto di comunicazione i finanziamenti ricevuti dai soci o familiari dell’imprenditore.
rinuncia ai finanziamenti a meno che non vi sia un esborso di denaro ad altro titolo (es. apporto).
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