Logo studio Capaccio

28.12.2014 - Fino a 8.060 euro, e per tre anni, di esonero dei contributi per le nuove assunzioni

La legge di stabilità stabilisce che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.


Per maggiori informazioni, assistenza e preventivo contattaci


News


16.12.2024
Rinnovo contratti enti locali: perché i sindacati bocciano gli aumenti? Leggi


15.12.2024
Bilanci 2024: nuove soglie per abbreviati e micro Leggi


05.12.2024
Fondo nuove competenze 3: pubblicato l'avviso Leggi


31.07.2024
Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali: ci vuole un commercialista non uno qualunque Leggi

Siti consigliati


15.12.2024
Revolut Apri


11.06.2024
Coin Tracking Apri


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Apri


08.04.2023
thecryptogateway Apri

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com