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22.12.2014 - Contribuenti minimi:facciamo il punto
Dopo l'approvazione della legge di stabilità 2015, le persone fisiche che esercitano, o desiderano intraprendere, un'attività di impresa o professionale, potranno trovarsi nelle seguenti situazioni.
CONTRIBUENTI IN ATTIVITA'
Da distinguere tra
CONTRIBUENTI IN ATTIVITA' CHE UTILIZZANO IL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 27 COMMI 1 E 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 (imposta sostitutiva del 5%)
potranno continuare ad avvalersene fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
CONTRIBUENTI IN ATTIVITA' CHE UTILIZZANO IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 (imposta sostitutiva 10%)
potranno applicare, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime previsto dal comma 65 della legge di stabilità, solo per i periodi di imposta che mancano al completamento del triennio.
CONTRIBUENTI IN ATTIVITA' CHE UTILIZZANO IL REGIME SEMPLIFICATO (registrazioni contabili, liquidazioni Iva, tassazione ordinaria, dichiarazione redditi,irap)
potranno applicare, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime previsto dal comma 65 della legge di stabilità.
CONTRIBUENTI CHE COMINCIANO UN'ATTIVITA'
Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio attività di presumere la sussistenza dei requisiti richiesti.