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19.11.2014 - Società a responsabilità limitata semplificata: un nuovo strumento

Anche se non di recentissima emanazione, è importante ricordare che, alle tradizionali società di capitale (spa, sapa e srl), si è aggiunta una nuova società.

Con il DL n. 1/2012 (convertito con Legge n. 27/2012, chiamata Legge sulle liberalizzazioni) è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la societa' a responsabilita' limitata semplificata (srls), disciplinata dall'articolo. 2463 [1] bis del codice civile che consentiva a chi avesse meno di 35 anni di costituire una società con un solo euro di capitale sociale. La s.r.l.s. può essere ora costituita da qualsiasi persona fisica, a prescindere dal requisito dell'età anagrafica. Il capitale, infatti deve essere compreso tra 1 euro e 9.999 euro e l'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio gratuitamente, secondo lo statuto standard tipizzato approvato con decreto interministeriale n. 138 del 23/06/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2012 ed entrato in vigore il 29/08/2012.

Da tale data quindi è diventato possibile costituire la società semplificata a responsabilità limitata e successivamente depositare al Registro delle Imprese la relativa domanda di iscrizione.

[1]Art. 2463-bis.

(Societa' a responsabilita' limitata semplificata).

La societa' a responsabilita' limitata semplificata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche ((...)).

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione;

6) gli amministratori ((...)). ((Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili)).

La denominazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)).


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