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26.10.2014 - Registrare il proprio marchio

La presentazione della domanda

La domanda di registrazione per marchio d’impresa deve essere redatta su apposito modulo C e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio. In alternativa, la domanda potrà essere inviata per posta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione XIII - Via Molise 19 – 00187 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tale alternativa è tuttavia sconsigliata in quanto l’UIBM è obbligata a trasmettere la domanda alla Camera di Commercio al fine dell’attribuzione di numero e data di deposito con evidente dispendio di tempo al fine della decorrenza della protezione) oppure in via telematica (in tal caso il deposito può essere eseguito esclusivamente da chi preventivamente si è registrato mediante collegamento al sito web: www.telemaco.infocamere.it).

La domanda deve contenere:

  • Modulo C: n. 1 originale e n. 4 copie del logo da registrare (sull'originale deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00)
  • Attestazione di versamento all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara da effettuarsi su c/c n. 82618000 per gli importi relativi ai diritti di deposito; il versamento deve essere eseguito prima del deposito della domanda
  • Ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito. E' possibile (anzi consigliabile) effettuare il pagamento direttamente in Camera di Commercio, in sede di presentazione della domanda di deposito
  • Lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a {*}procura generale (eventuale)
  • Documento di priorità (eventuale)
  • Atto di delega (eventuale).

Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere allegata anche una copia del regolamento concernente l’uso di tale marchio, contenente precise disposizioni in materia di controlli e relative sanzioni: poiché il marchio collettivo è un marchio concesso “in deroga” alla normativa relativa ai marchi individuali, la mancata osservanza delle norme regolamentari, se non sanzionata, farebbe infatti decadere i presupposti della concessione del marchio come collettivo.

L’esame della domanda

Il processo di registrazione dei marchi nazionali si articola in diverse fasi:

Ricevibilità

l’Ufficio controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall’art. 148 del CPI (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi).

Esame formale

l’Ufficio verifica che la domanda contenga quanto previsto dall’art. 156 del CPI (contenuto della domanda).

Esame tecnico

l’Ufficio, riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, procede all’esame tecnico, svolto ai sensi dell’art. 170 del CPI, al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione.

Pubblicazione

dopo essere stata esaminata dall’UIBM, la domanda di registrazione è messa immediatamente a disposizione del pubblico e riportata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi; tale bollettino è pubblicato dall’UIBM con cadenza almeno mensile.

Osservazioni

l’art. 175 del CPI prevede che qualsiasi interessato possa indirizzare all’UIBM, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, delle osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione, entro due mesi dalla pubblicazione della domanda. Qualora l’UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione. Le osservazioni pervenute dopo che, dall’esame della domanda, la stessa sia stata considerata registrabile e quindi resa disponibile per la pubblicazione o già pubblicata sul bollettino dei marchi registrabili, non potranno essere prese in considerazione; a quel punto sarà tuttavia possibile intervenire con le modalità della procedura di opposizione.

Opposizione amministrativa

l'art. 176 del CPI prevede la possibilità, per i titolari di un diritto anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Registrazione

verificato che non esistono impedimenti, che non sia stata presentata opposizione o, in caso affermativo, che la stessa si sia risolta positivamente, il marchio viene registrato e l’Ufficio emette un certificato di registrazione.

Attenzione

Generalmente trascorrono oltre 4 mesi tra il momento del deposito della domanda e l’emissione del certificato di registrazione del marchio. A valle del controllo sulla sua ricevibilità, devono infatti trascorrere obbligatoriamente 3 mesi per consentire di presentare l’eventuale opposizione amministrativa alla registrazione del marchio da parte di titolari di un diritto anteriore.

Fonte: http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/registrare-un-marchio-in-italia/come-si-registra-un-marchio

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