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03.10.2014 - Incentivo per l’assunzione di giovani
L’Inps, con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, fornisce le prime indicazioni operative per i datori di lavoro interessati all’incentivo all’assunzione dei giovani ammessi al programma “Garanzia Giovani”, così come disciplinato dal decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Datori di lavoro
L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
Lavoratori
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it.
Possono registrarsi al Programma “Garanzia Giovani” i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati – ai sensi del d.l.vo 181/2000 – né inseriti in un percorso di formazione; i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al “Programma”, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.
Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione; l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto.
Rapporti incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato – anche a scopo di somministrazione – di durata pari o superiore a 6 mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato; l’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD). Per i rapporti a tempo determinato l’incentivo spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi stabilito dal decreto.
L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
L’incentivo spetta a condizione che il rapporto di lavoro si svolga in una delle Regioni o nella Provincia autonoma elencate nell’allegato 1 del decreto direttoriale. Per i rapporti – compresi quelli a scopo di somministrazione – che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
Si precisa che l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane.
Importo dell’incentivo in funzione del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane ammesso al programma
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