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10.09.2014 - Le imprese familiari di fatto sono soggette agli obblighi del decreto legislativo 81/2008?

Secondo la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro (Interpello 24 ottobre - n. 9/2013: destinatario: CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media impresa: istanza: Imprese familiari) è applicabile anche all'impresa familiare di fatto, non costituitasi con atto notarile l'articolo 21 [1] del decreto legislativo n. 81/2008 e precisamente l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale adeguati ai rischi corsi, l’utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed all’utilizzo di una apposita tessera di riconoscimento quando i familiari effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Le altre disposizioni non si applicano anche se, per quanto riguarda in particolare la individuazione e la valutazione dei rischi sono necessarie per determinare quale dispositivo di protezione individuale utilizzare eventualmente e far utilizzare durante l’attività dei componenti dell’impresa familiare stessa.

 [1]Art. 21 d lgs 81/2008

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1.I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

  • utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni di cui al titolo III;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalita', qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto o subappalto.((10))

2.I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta' di:

  • beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
  • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 13 agosto 2010, n. 136, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che “ [...] Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.”

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