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09.09.2014 - Riduzione del capitale minimo per la costituzione di spa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.06.2014 in vigore dal 25 giugno 2014 E' stato pubblicato il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 recante " recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea". Tale decreto è stato convertito in legge

convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).

Le disposizioni riguardano diverse materie anche le società di capitale (srl,spa,sapa), per le quali, e' stato ridotto da 120.000 euro a 50.000 euro l'importo del capitale sociale minimo per la costituzione di una Spa (e di una Sapa in virtù del rimando dell'art. 2454 c.c. alle norme sulla Spa) - modifica dell'art. 2327 c.c. introdotta dall'art. 20 c. 7 del decreto legge.

E' stato eliminato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (sindaco o revisore) per le Srl in caso di capitale sociale non inferiore a quello minimo previsto per le Spa (l'art. 20, co. 8 del decreto legge ha abrogato il secondo comma dell'art. 2477 c.c.). La modifica comporta che le Srl non sono più obbligate a nominare l'organo di controllo nel caso in cui il capitale sociale sia uguale o superiore a quello minimo previsto per le Spa (ora fissato a 50.000,00 Euro). La nomina dell'organo di controllo nelle Srl rimane quindi obbligatoria solo nei casi previsti dall'art.2477 comma 3 c.c.:

  • la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
  • la società controlla altra società obbligata alla revisione legale dei conti
  • la società ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis c.c.:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo in base all'ammontare del capitale sociale viene meno anche per le società cooperative.

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