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Qual è il trattamento IVA di un fabbricato che pur appartenendo alla categoria degli immobili abitativi (gruppo catastale A esclusi quelli appartenenti al gruppo A10, uf)viene locato ad uso ufficio?
La risposta ce la fornisce la circolare n. 22/E del 28 giugno 2013, all'interno della quale, L'Agenzia delle Entrate afferma che le locazioni di fabbricati che, per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, (fabbricati strumentali per natura) sono soggette al regime “naturale” di esenzione, salva la possibilità per il locatore di optare per l’applicazione dell’imposta nel relativo contratto di locazione.
Ma quali che differenza c'è tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali?. La distinzione si basa, di regola, su un criterio oggettivo legato alla classificazione catastale degli stessi, a prescindere, quindi, dal loro effettivo utilizzo. In particolare, sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”). Sono fabbricati strumentali per natura (vale a dire, quelli che “per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”) le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A10” qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio di costruzione.
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