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23.06.2014 - Ma la dichiarazione dei redditi errata si può correggere?
La risposta è si. Il contribuente può correggere la dichiarazione a proprio favore anche dopo il termine per la presentazione del Modello Unico del periodo d'imposta successivo e la modifica può essere effettuata anche in sede contenziosa. E’ quanto si evince dalla sentenza 81/42/12 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
La controversia prende il via da una cartella di pagamento per IRAP e IRES, emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi, con cui società contribuente si era vista contestare un'indebita compensazione.
In giudizio, la contribuente eccepiva un mero errore di compilazione della dichiarazione, dimostrando al contempo l’esistenza dei crediti utilizzati in compensazione. Dal canto suo, l’Ufficio insisteva per la bontà dell’accertamento e rilevava che la società avrebbe dovuto correggere l'errore commesso mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo, pena l’irrimediabile illegittimità della compensazione operata.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha ribadito che, “la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico; ciò in quanto:
la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti;
un sistema legislativo che non consentisse la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost. comma 1, e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., comma 1” (tra le tante, Cass. 2226/11; Cass. 1707/07; Cass. SS.UU. 17394/02 e Cass. 5399/2012).
Peraltro, con la recente sentenza n. 5399/2012, la Cassazione ha osservato che tale orientamento non è sovvertito dalla previsione del d.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8‐bis, “applicabile ratione temporis alla fattispecie, posto che, nell’ambito della relativa formulazione, il limite temporale dell’emendabilità della dichiarazione integrativa ‘non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo’ appare doversi ritenere (anche per il dovuto ossequio ai principi di cui agli artt. 57 e 97 Cost., evocati dalla sopra richiamata giurisprudenza) necessariamente circoscritto ai fini dell’utilizzabilità ‘in compensazione ai sensi del dlgs. 241/1997, art. 17’, indicata nella successiva proposizione della disposizione”. Alla stregua di tali considerazioni, la Commissione Regionale per la Lombardia ha annullato l’impugnata cartella di pagamento, disponendo la restituzione in favore della contribuente delle somme dalla medesima versate in forza della riformata sentenza di primo grado.