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22.06.2014 - LA TASSAZIONE DEL CAPITAL GAIN

l Capital Gain (guadagno in conto capitale) è la differenza tra i guadagni e le perdite derivanti dalla compravendita di strumenti finanziari (come ad esempio azioni o altri valori mobiliari). Su di esso grava l’imposta del 12.5% – introdotta col Decreto Legge 461/97, entrato in vigore il 01/07/98.

Facciamo un esempio: se compro un azione a 10 e la vendo a 15, la differenza (15-10=5) si dice plusvalenza (e verrà tassata secondo le modalità che vedremo più avanti). Se, viceversa, compro un’azione a 15 e la vendo a 10, la differenza è una minusvalenza (che, ovviamente, non andrà tassata, ma potrà essere compensata con eventuali plusvalenze).

La legge prevede tre regimi di tassazione per i “redditi diversi di natura finanziaria”:

  • Regime dichiarativo: il capital gain viene assoggettato all’imposta sostitutiva da parte del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. L’investitore, inoltre, dovrà calcolare le plusvalenze da assoggettare ad imposta secondo il metodo LIFO (Last In, First Out = L’ultimo a entrare è il primo ad uscire) dovrà, quindi ricostruire tutta la movimentazione del suo portafoglio a ritroso: mantenendo evidenza di tutti gli acquisti si compensano i risultati delle operazioni di vendita considerando venduti per primi i titoli acquistati per ultimi.

A questo regime si applica la disciplina del monitoraggio fiscale interno ed esterno.

  • Regime del risparmio amministrato: l’imposta sostitutiva viene applicata dall’intermediario abilitato (Banca o Sim) che agisce in qualità di “sostituto d’imposta”. A ogni singola operazione di vendita, l’intermediario calcola la plusvalenza/minusvalenza utilizzando il metodo del costo medio ponderato. Quando, detratte le eventuali precedenti perdite, risulta un utile, trattiene l’imposta; quando invece risulta una minusvalenza, la utilizzerà per compensare le plusvalenze successive, poiché quelle sulle quali ha già trattenuto l’imposta non rientrano più nel conto.

Questo regime è escluso dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo al contribuente l’anonimato.

  • Regime del risparmio gestito: il cliente oltre a delegare la Banca o Sim per quanto concerne l’attività di gestione del proprio capitale, sia gli adempimenti fiscali relativi ai suoi investimenti. È, infatti, l’intermediario che conteggia le plus/minusvalenze valutando il patrimonio ai prezzi di fine anno e confrontandolo con quello di inizio anno (depurando il calcolo, ovviamente, da prelievi e versamenti). Sulla differenza – detta “risultato di gestione” – se positiva, trattiene l’imposta del 12.5%.

In tutti i e tre i regimi, se alla fine dell’anno restano delle minusvalenze, potranno essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate entro il quarto anno successivo.

Bisogna precisare che le minusvalenze possono essere compensate esclusivamente con plusvalenze della stessa natura, cioè con guadagni su compravendite di titoli. In nessun caso possono essere dedotte da redditi di altra natura, ad esempio redditi da lavoro dipendente o di terreni e fabbricati, e nemmeno dal reddito complessivo del contribuente.

Un’altra precisazione che bisogna fare riguarda la compensazione di plusvalenze e minusvalenze tra rapporti con regimi impositivi diversi o intrattenuti con diversi intermediari.

La compensazione è, in genere, possibile in sede di dichiarazione dei redditi, solo tra posizioni in regime dichiarativo. Le posizioni in regime amministrato o gestito, infatti, hanno tutte un trattamento fiscale autonomo, con la sola eccezione della cessazione del rapporto di custodia titoli mediante la cessione di tutti i titoli posseduti e la chiusura del conto.

In questi casi l’intermediario deve rilasciare un’apposita certificazione delle plusvalenze/minusvalenze o del “risultato di gestione” maturati nel corso del rapporto. Disponendo di tale certificazione, si possono riportare le minusvalenze nella dichiarazione dei redditi per compensare le plusvalenze derivanti da altri rapporti in regime dichiarativo.

Oppure si possono trasferire le perdite certificate di un rapporto amministrato o gestito in un altro rapporto amministrato e compensarle con eventuali plusvalenze successive. Non è invece possibile compensare le minusvalenze di un rapporto amministrato con le plusvalenze di un altro rapporto gestito.

Per questo motivo, converrebbe, anziché chiudere il rapporto “amministrato”, richiedere semplicemente il passaggio al regime dichiarativo.

Così facendo le minusvalenze certificate verranno indicate nella dichiarazione dei redditi e sarà possibile compensarle con le plusvalenze già maturate o successivamente ottenute (ricordando sempre il limite di quattro anni) in regime dichiarativo.

Se, invece, si opera con più intermediari è bene sapere che, in regime amministrato, la compensazione tra rapporti diversi è prevista solo se entrambi sono tenuti con la stessa Banca o Sim.

Ciascun intermediario, infatti, opera per conto proprio: chi opera con due intermediari, ad esempio con uno dei due rapporti in utile e l’altro in perdita, non può effettuare la compensazione tra di loro. Quello con la posizione in attivo deve versare allo Stato l’imposta sulle plusvalenze che lui registra, mentre quello con la posizione in passivo si limita a registrare le minusvalenze in vista di una compensazione successiva.

Solo in caso di chiusura di un rapporto si possono utilizzare le minusvalenze certificate per compensare le plusvalenze ottenute successivamente con un diverso intermediario.

Se uno dei rapporti è in regime gestito, per compensare le minusvalenze occorrerebbe chiuderlo anche se si opera con un solo intermediario. La sua certificazione permetterà di compensare le plusvalenze di rapporti in regime dichiarativo o di altri rapporti amministrati intestati al contribuente.

di Vincenzo Quarta

Fonte: http://www.pillolediborsa.it/la-tassazione-del-capital-gain

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