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21.06.2014 - Regime della dichiarazione

Regime di tassazione dei redditi introdotto dal decreto legislativo del 16 giugno 1998 in cui l'investitore provvede autonomamente ad adempiere agli adempimenti fiscali associati all'investimento dei propri risparmi.

Il regime della dichiarazione prevede che tutti gli adempimenti di natura fiscale relativi alla gestione dei propri risparmi devono essere compiuti dal risparmiatore per proprio conto. Una volta calcolata la plusvalenza (capital gain) complessiva realizzata nel periodo d’imposta, il risparmiatore deve indicare tale ammontare sulla propria dichiarazione dei redditi, perdendo il vantaggio dell’anonimato (garantito invece dagli altri due regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito).

L’aliquota applicata può essere del 12,5% (aliquota base) o del 20% (ex 27%) (aliquota applicata alle plusvalenze risultanti dalla cessione di partecipazioni “qualificate”, ossia almeno pari al 25% del capitale o al 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria, per le società non quotate, ed al 5% del capitale o al 2% dei diritti di voto per le società quotate) a seconda della tipologia della plusvalenza.

L’imposta è pagata con cadenza annuale sull’incremento del capitale maturato ma non ancora realizzato con la dismissione dell’investimento; essa è, quindi, anticipata al fisco e saldata al momento della vendita dell’attività finanziaria, calcolando l’ammontare dovuto sulla frazione dell’anno in corso.

E’ possibile effettuare una compensazione tra guadagni e perdite in conto capitale. La compensazione può avere luogo solo tra redditi della stessa natura: ad esempio, non è possibile compensare la plusvalenza realizzata da partecipazioni qualificate con la minusvalenza realizzata da partecipazioni non qualificate. Se il saldo tra plusvalenze e minusvalenze è negativo, questo potrà essere sottratto dalle plusvalenze realizzate nei successivi quattro anni.

Il regime dichiarativo è obbligatorio per i possessori di partecipazioni qualificate e per chi eredita attività finanziarie. Nel caso in cui le attività finanziarie oggetto della tassazione sono detenute in portafoglio per un periodo superiore all’anno, si applica l’equalizzatore.

Fonte: http://www.borsaitaliana.it

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