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19.06.2014 - Slot Machines: esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate

Commissione Tributaria Provinciale Emilia Romagna Bologna Sezione VI, Sentenza 11-04-2011, n. 44 GIUOCHI E SCOMMESSE

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA)

Esenzioni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA SESTA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

SUSI LUCIA - Presidente MALFATTI LUCIA - Relatore SCATA' SALVATORE - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1084/10 depositato il 29/03/2010 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA + IRPEF + IRAP 2004 contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA proposto dal ricorrente:  ********

Fatto - Diritto P.Q.M.  Svolgimento del processo - Motivi della decisione  

In data 29.03.2010 il sig.  ******** ricorre contro l'avviso di accertamento relative ad IRPEF, IVA, IRAP e contributi previdenziali anno 2004. Attraverso l'avviso di accertamento impugnato, l'Agenzia delle Entrate determinava una maggior imposta IVA di Euro 653,00, di cui Euro 589,44 relativa a compensi che il ricorrente aveva esposto come corrispettivi esenti ex art. 10 comma 1 n. 6 del D.P.R. 600/1973e quanto a Euro 62,53 per detrazione indebita su fatture considerate non inerenti.

Il ricorrente nulla eccepisce in merito alle situazioni afferenti i costi ritenuti non inerenti, mentre rigetta completamene l'assoggettamento ad IVA dei corrispettivi dichiarati esenti. A seguito di un controllo effettuato nei confronti della società Te. esercente l'attività di montaggio e riparazione apparecchiature elettriche, l'Ufficio appurava che la stessa aveva installato apparecchi da trattenimento e gioco di abilità di cui all'art. 110, co. 6, del TULPS presso la ditta Co. esercente attività di bar e caffè.

Il controllo si incentrava sulla qualificazione fiscale, ai fini IVA, dei corrispettivi riconosciuti dal gestore degli apparecchi da gioco (TE.) all'esercente verificato. Queste prestazioni non sono state fatturate, perché considerate come operazioni relative alla raccolta delle giocate e quindi esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 6 del D.P.R. 600/1973.

Nella fattispecie i soggetti coinvolti sono tre:

  • il Concessionario della rete, titolare del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da gioco;
  • il Gestore e proprietario degli apparecchi;
  • l'esercente ovvero il bar in cui materialmente sono ubicate le c.d. new slot (gli apparecchi da gioco).

La raccolta delle giocate compete al Concessionario che può avvalersi della. collaborazione del gestore e/o dell'esercente. Il responsabile della raccolta resta il Concessionario e solo in capo a lui ricade l'esenzione dell'imposta.

Quindi l'esenzione si applica ai rapporti in cui è parte il Concessionario, mentre è prevista l'imponibilità per i rapporti tra il gestore degli apparecchi e i servizi prestati dall'esercente e per i rapporti tra il gestore ed i consumatori finali.

Dall'esame della documentazione acquisita da TE., i rapporti tra gestore ed esercente sono regolati da un accordo commerciale in virtù del quale l'esercente riceve una percentuale del 50% del ricavato netto e si obbliga a mettere a disposizione lo spazio nel proprio esercizio per l'installazione degli apparecchi. A parere dell'Ufficio il 50% del ricavato altro non è che il corrispettivo delle obbligazioni di fare e di non fare assunte dallo stesso nei confronti del gestore.

Quindi la prestazione resa dagli esercenti dei locali è una prestazione di servizi e in quanto tale è assoggettabile alla disciplina dell'imponibilità.

Osserva la parte che l'art. 1 comma 497 della Legge 311/2004 ha stabilito che l'esenzione IVA si applica alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento anche in relazione ai rapporti posti in essere tra i

Concessionari per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta delle giocate.

Di conseguenza è applicabile l'art. 10 primo comma punto 6 del DPR 633/1972 che dispone l'esenzione IVA.

La parte rileva che il prelievo unico erariale (PREU) al quale il contribuente ha regolarmente adempiuto sostituisce negli apparecchi che distribuiscono vincite sia l'imposta sugli intrattenimenti che l'IVA; contrariamente a quanto indicato nell'avviso di accertamento, il Concessionario non è l'esclusivo titolare del nulla osta per l'anno 2004, ma, come indicato nella Circolare 21/E del 13/05/2005, per un certo periodo il titolare del nulla osta era il proprietario dei giochi. Per quanto sopra esposto la parte chiede che venga annullato l'accertamento per la parte afferente l'esenzione dei corrispettivi per la raccolta delle giocate. Controdeduce la Direzione Provinciale di Bologna la quale chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.

L'Ufficio sostiene che, tra il gestore e gli esercenti dei locali, sono in essere dei veri e propri accordi per la prestazione di servizi, il cui compenso è parametrato agli incassi netti dei giochi. Ne deriva che la prestazione resa dagli esercenti dei locali è una mera prestazione di servizi ed, in quanto tale, imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 633/72. Orbene il Collegio, esaminata la documentazione agli atti e la normativa di riferimento, osserva quanto segue.

La tesi dell'Ufficio, secondo cui gli introiti dell'esercente sarebbero il risultato economico dei "corrispettivi delle obbligazioni di fare e di non fare", va respinta.

L'esercente custodisce le macchinette di proprietà del gestore, ne segnala i guasti, ha il divieto di concessione in sub-utilizzo, si obbliga à non installare, per tutta la durata del contratto, apparecchi propri o di ditte concorrenti, ecc. Effettuate le giocate da parte dei clienti, parte dell'incasso complessivo è versato, in esenzione IVA, dal gestore ai Monopoli di Stato a titolo di Prelievo Erariale Unico (PREU), la parte restante dell'incasso resta al gestore, che ne corrisponde il 50% all'esercente, che registra tale corrispettivo in contabilità come esente IVA. Le obbligazioni assunte dall'esercente nel contratto con il gestore, lungi dall'essere, ulteriori e distinte rispetto alla causa del rapporto asserito come principale, ne costituiscono una componente essenziale: senza la collocazione delle macchinette, di proprietà del gestore, negli esercizi commerciali aperti al pubblico, di proprietà dell'esercente, e senza l'operatività di quest'ultimo, non vi sarebbe alcuna attività di raccolta delle giocate e nulla verrebbe di conseguenza versato ai Monopoli a titolo di PREU.

Secondo la Ctr di Venezia - Mestre con la sentenza n. 38/1/10, i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti, incaricati per la raccolta delle giocate nelle slot machine, sono esenti da IVA, anche se il compenso unico copre altri servizi aggiuntivi resi dall'esercente. Tale sentenza si è allineata alla giurisprudenza prevalente in materia.

Il contratto che intercorre fra gestore ed esercente viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere. Il Collegio rileva inoltre che, nella fattispecie, l'Agenzia non prova l'esistenza della lamentata pluralità di obbligazioni di diversa natura rispetto a quelle strettamente funzionali alla raccolta delle giocate, poste a carico dell'esercente e a giustificazione dei suoi compensi.

Né tantomeno prova che le somme percepite dall'esercente eccedano le soglie riconosciute dalla legge (art. 1 comma 497 L. 331/2004). Per i motivi sopra esposti la Commissione ritiene che i corrispettivi incassati dall'esercente siano esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 6 del D.P.R. 600/1973, in quanto originati dall'attività di raccolta delle giocate, per la parte che è strumentalmente affidata, all'esercente.

In ordine agli altri rilievi ai fini IRPEF, IRAP e contributi previdenziali contenuti nell'avviso impugnato, il Collegio rileva che la parte ha fatto acquiescenza a tali rilievi e pertanto vengono confermati i recuperi a tassazione. Il Collegio, in relazione alla pluralità dei rilievi e rilevata la difficoltà interpretativa della materia e la diversità di opinioni giurisprudenziali, stabilisce l'equa compensazione delle spese di lite.

La Commissione  P.Q.M.  Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'accertamento per la parte afferente l'IVA, riconoscendo l'esenzione dei corrispettivi per la raccolta delle giocate. Spese compensate. 


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