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09.06.2014 - Il coadiuvante familiare occasionale

Quante volte capita di aver bisogno di un piccolo aiuto e vorremmo avvalerci dei nostri familiari?

Se le prestazioni sono occasionali e di breve periodo, è possibile farlo!

I rapporti devono avere i seguenti caratteri fondamentali:

  • le prestazioni devono essere svolte da parenti entro il terzo grado di parentela, anche con il titolo di studenti
  • devono essere svolte in modo meramente occasionale o di breve periodo, senza carattere di abitualità, in via eccezionale e straordinaria, anche ripetutamente nel corso dell’anno, ma sempre per brevi intervalli di tempo
  • devono essere svolte esclusivamente a titolo di aiuto, obbligazione morale
  • devono essere gratuite, ovvero senza corresponsione di compensi. Non alterano la gratuità della prestazione i rimborsi delle spese (es. vitto, alloggio, trasporto, ecc.), che l’imprenditore può pertanto corrispondere ai prestatori, senza che ciò comporti modifica del titolo della prestazione.

Adempimenti necessari:

  • iscrizione all'INAIL, con relativo pagamento del premio
  • nessun obbligo INPS ai sensi dell'articolo 21 comma 6-ter LEGGE 24 novembre 2003, n. 326 : 6-ter. ”Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e percio' senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

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