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Con la Legge n° 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 639 è stata istituita una nuova imposta: l’Imposta Municipale Unica (IUC) che è composta da:
• IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) fabbricati rurali strumentali
• TASI (tributo per i servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore per qualunque immobile (fabbricati, compresa l’abitazione principale esclusi i terreni agricoli;
• TARI (tariffa rifiuti ex Tares) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ed a carico dell’utilizzatore.
Se il Comune non ha ancora deliberato le aliquote relative ai diversi tributi, si suggerisce quanto segue:
IMU 2014
Ricordare che in seguito all'entrata in vigore della Legge di Stabilità sono esenti dal pagamento dell'IMU:
Le abitazioni principali e le pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9)
I fabbricati rurali ad uso strumentale
Quindi sono soggetti al pagamento dell'IMU
tutti gli immobili non adibiti ad abitazione principale
gli immobili appartenenti alla categoria catastale A/1(Abitazioni Signorili)
gli immobili appartenenti alla categoria catastale A/8(Abitazioni in ville)
gli immobili appartenenti alla categoria catastale A/9(Castelli o immobili di pregio storico ed artistico).
Pertanto si possono verificare i seguenti casi:
il Comune ha deliberato le nuove aliquote: procedere al calcolo con le consuete modalità utilizzando le nuove aliquote.
il Comune non ha deliberato le nuove aliquote: procedere al calcolo con le aliquote dell'anno precedente e provvedere al saldo quando il Comune avrà deliberato in merito.
Si segnala la possibilità di procedere al calcolo automatico dell'IMU al seguente link
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