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12.05.2014 - Rimborso spese per conto dei clienti:trattamento IVA

Con Risoluzione del 15/11/2004 n. 133 l'Agenzia delle Entrate si è espressa circa il rimborso spese anticipate per conto del cliente.

Le anticipazioni di spese sostenute per conto del cliente sono escluse dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15 del Dpr 633/1972 a patto che vengano rispettate due condizioni:

  • devono essere  spese sostenute in nome e per conto del cliente,
  • devono essere documentate.

Se le spese non fanno riferimento a documenti giustificativi, sono sempre imponibili.

Il caso del professionista ingegnere, architetto che anticipa i diritti catastali sostenuti per conto dei clienti, ma per le quali l'Agenzia del Territorio rilascia ricevuta intestata al professionista è controverso. Tuttavia, considerato che dai documenti è, tramite le indicazioni catastali, facilmente identificabile il nome del cliente per le quali sono state anticipate le spese. Quando le spese anticipate siano adeguatamente contabilizzate con indicazione di quelle anticipate e di quelle incassate dal cliente, sembra possibile escluderle dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15 DPR 633. A sostegno della tesi si può consultare la Risoluzione del 15/11/2004 n. 133 che, affrontando il trattamento fiscale ai fini IVA delle transazioni, nazionali ed internazionali, effettuate a mezzo internet, incidentalmente, alla pagina 7 si esprime in merito.

E' raccomandabile tenere un estratto conto che riporti

  • Versamenti prepagati all'Agenzia del Territorio
  • Somme anticipate per conto dei clienti
  • Somme addebitate e riscosse dai clienti

le somme non utilizzate per tali finalità saranno:

  • costo dell'attività professionale
  • da addebitare al cliente sottoponendola ad iva e ritenuta di acconto

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