Usiamo Matomo per monitorare il traffico internet del nostro sito, anonimizzando il tuo indirizzo IP e creando un ID casuale che non è in alcun modo riconducibile ai tuoi dati personali. Conserviamo i dati sul nostro hosting, situato nella UE, e non li condividiamo con nessuno. Non incorporiamo alcun legame con i social network. Se disabiliti i cookie dal tuo browser, il portale potrebbe non funzionare correttamente.
02.05.2014 - Assegni familiari ai lavoratori domestici
Anche i lavoratori domestici domestici italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia hanno diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare.
Il nucleo familiare è composto da:
richiedente
coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato
figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili
figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi
nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente
fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.
Attenzione:
I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.
Spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91.
Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).
La domanda deve essere presentata alla Sede INPS territorialmente competente, sulla base della residenza del lavoratore. Il relativo modello ANF/PREST (SR 32) è disponibile sul sito Internet dell’Istituto www.inps.it.
L’assegno spetta dall’inizio dell’attività lavorativa se il richiedente possiede i requisiti richiesti dalla Legge ovvero dall’insorgenza del diritto nei limiti della prescrizione quinquennale.
L’assegno spetta fino alla cessazione dell’attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.
La misura dell’assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.
Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.
L’assegno è pagato direttamente dall’INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall’interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).
In alcune condizioni l’assegno può essere pagato al coniuge del lavoratore domestico.
Per maggiori informazioni,assistenza e preventivo contattaci
News
16.12.2024 Rinnovo contratti enti locali: perché i sindacati bocciano gli aumenti?
Leggi
15.12.2024 Bilanci 2024: nuove soglie per abbreviati e micro
Leggi
05.12.2024 Fondo nuove competenze 3: pubblicato l'avviso
Leggi
31.07.2024 Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali: ci vuole un commercialista non uno qualunque
Leggi