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02.05.2014 - Assegni familiari ai lavoratori domestici

Anche i lavoratori domestici domestici italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia hanno diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare.

Il nucleo familiare è composto da:

  • richiedente
  • coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato
  • figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili
  • figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi
  • nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente

fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

Attenzione:

I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.

Al momento i paesi convenzionati sono:

  • Stati dell'Unione Europea;
  • Capo Verde;
  • Stati della ex Jugoslavia;
  • Liechtenstein;
  • Principato di Monaco;
  • Repubblica di San Marino;
  • Svizzera;
  • Tunisia (massimo 4 figli);
  • Santa Sede.

come precisato dall'inps

Spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91.

Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).

La domanda deve essere presentata alla Sede INPS territorialmente competente, sulla base della residenza del lavoratore. Il relativo modello ANF/PREST (SR 32) è disponibile sul sito Internet dell’Istituto www.inps.it.

L’assegno spetta dall’inizio dell’attività lavorativa se il richiedente possiede i requisiti richiesti dalla Legge ovvero dall’insorgenza del diritto nei limiti della prescrizione quinquennale.

L’assegno spetta fino alla cessazione dell’attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.

La misura dell’assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.

L’assegno è pagato direttamente dall’INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall’interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).

In alcune condizioni l’assegno può essere pagato al coniuge del lavoratore domestico.


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