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24.04.2014 - Iuc (imposta unica comunale): una e trina
La legge di stabilità per il 2014 (L.147/2013) con l'articolo 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). In realtà le imposte sono tre!. Vediamo perché.
Come tutte le imposte di basa su un presupposto. In questo caso i presupposti sono due:
possesso di immobili;
erogazione e utilizzo dei servizi comunali.
Pertanto la IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (inquilino,comodatario)
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (inquilino,comodatario).”
Attenzione: se il comune ha realizzato un sistema di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico può, al posto della TARI, prevedere l'applicazione di una tariffa basata sulla quantità di rifiuti conferiti. (comma 688).
Se previsto dal comune, il versamento potrà essere effettuato tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici:
3944 denominato “TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 TARES –art. 14 DL n. 201/2011”;
3950 denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011”;
3945 denominato “TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. – INTERESSI”;
3946 denominato “TARI – tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 TARES – art. 14 DL n. 201/2011 - SANZIONI”;
3951 denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - INTERESSI”;
3952 denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI”.
Tali codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
I suddetti codici tributo dovranno essere indicati nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.
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