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Come previsto dalle istruzioni del modello 730/2014 alla pagina 69 devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.
La conseguenza è che il figlio che percepisce borse di studio non esenti, se superiori ad euro 2.840,51, non potrà essere considerato a carico e, se ne ricorrono le condizioni e necessità, provvedere alla redazione della dichiarazione dei redditi. Il genitore che lo aveva a carico, se dipendente, dovrà comunicare al datore di lavoro che il figlio non è più a carico, per evitare, in sede di redazione del modello 730, di dover restituire le detrazioni indebitamente usufruite. O, peggio ancora, di vedersi richiedere la restituzione degli importi, più sanzioni ed interessi, direttamente dall'Agenzia delle Entrate
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