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04.04.2014 - Lotta agli abusi e allo sfruttamento dei minori (Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014)
Con il Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 è stata recepita la Direttiva 2011/93/UE che riporta disposizioni contro l’abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile.
Pertanto per i datori di lavoro c'è l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziario ai lavoratori da destinarsi a mansioni che prevedono un contatto con i minori, per verificare l’esistenza o meno, in capo al lavoratore, di condanne per i reati contro i minori previsti dal codice penale.
In particolare l’art. 2 del D.Lgs n. 39/2014 introduce l’art. 25bis al D.P.R. n. 313/2002, in virtù del quale i soggetti che intendano impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali, o attività di volontariato che comportino un contatto diretto con minori, devono richiedere alla predetta persona la consegna del certificato penale del casellario giudiziale previsto dall’articolo 25 del D.P.R. n. 313/2002, dal quale risulti l'assenza di condanne ai sensi degli articoli 600- bis, 600 - ter, 600 - quater, 600 - quinquies, 609 - undieces del codice penale e l'assenza di misure che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.
Stante il tenore della norma, ancorché l’art. 25 bis del DPR n. 313/2002 sia intitolato “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro”, si ritiene che tra i soggetti tenuti all’obbligo in esame rientrino non solo i datori di lavoro in relazione alle assunzioni di lavoratori subordinati, ma anche i committenti, a prescindere dalla tipologia del rapporto instaurato (ad esempio, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, rapporti di lavoro autonomo, lavoro accessorio, tirocinio, ecc.), nonché i soggetti che impiegano persone per lo svolgimento di attività di volontariato a vario titolo (associazioni, centri culturali, ecc.).
Il mancato adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro interessato comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 15.000.
Si attende un intervento da parte del Ministero del Lavoro, anche per chiarire l’eventuale estensione dell'obbligo ai rapporti già esistenti che comportano contatti diretti e regolari con minori.
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