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11.03.2014 - Agenzia delle Entrate: accolto il parere del Garante della privacy
Con la CIRCOLARE 6/E l'Agenzia delle Entrate accoglie le perplessità esposte dal Garante della Privacy di cui parlammo tempo fa.
Da una parte ha detto che il trattamento dei dati personali del contribuente non si basa solo su automatismi perché viene sempre assicurato l'intervento del funzionario dell’Agenzia delle entrate nell’ambito del procedimento di accertamento, prima dell’adozione dell’atto.
In tale procedimento sono previsti, infatti, due momenti obbligatori di confronto con il contribuente, motivo per il quale il Garante ha ritenuto che l’iter procedurale descritto nella circolare n.24/E del 31 luglio 2013 garantisce che il trattamento dei dati non ricade nel divieto di decisioni automatizzate di cui all'art. 14 del Codice.
Dall'altra parte il Garante, nell’ottica di ridurre i rischi specifici per i diritti fondamentali e la libertà degli interessati e rendere il trattamento dei dati personali conforme alla disciplina recata dal Codice, ha prescritto all’Agenzia delle entrate di adottare, prima dell'inizio del trattamento, alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso, nonché alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.
Vediamo come l'Agenzia delle Entrate ha accolto le indicazioni, a suo tempo, fornite dal Garante della Privacy.
Individuazione del “lifestage”
La corretta attribuzione al contribuente della tipologia di famiglia di appartenenza risulta di fondamentale importanza considerando le conseguenze che tale caratterizzazione determina nel trattamento dei dati ai fini della ricostruzione del reddito familiare e delle spese attribuibili al contribuente.
In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla c.d. “famiglia fiscale” presente nell’anagrafe tributaria, determinata in base ai dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, pertanto, costituita dal contribuente, dal coniuge (anche se non fiscalmente a carico), dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico.
La famiglia anagrafica, invece, comprende anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico.
E’ possibile, quindi, riscontrare la non coincidenza della “Famiglia fiscale”rispetto alla “Famiglia Anagrafica”.
Pertanto, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, una volta selezionato il soggetto da controllare effettuerà, prima ancora di inviare formale invito i necessari riscontri sulla situazione familiare del contribuente, aggiornando la composizione del nucleo familiare.
Ciò consentirà di evitare la selezione di coloro che, con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, giustificano l’apparente scostamento individuale.
Il riscontro deve essere effettuato, ove disponibile, attraverso il collegamento telematico con l’anagrafe comunale o, in via subordinata, inviando la richiesta attraverso il canale telematico (PEC) al Comune che detiene l’informazione.
Peraltro, il contribuente, in sede di primo contraddittorio con l’ufficio, potrà fornire una diversa rappresentazione della propria situazione familiare, con conseguente attribuzione della nuova tipologia familiare.
In futuro, il disallineamento fisiologico tra “Famiglia fiscale”e “Famiglia anagrafica” sarà superato con il completamento della ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e la sua integrazione con l’anagrafe tributaria.