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In tempi di crisi ad ogni impresa capita di non riuscire a riscuotere un credito. Grazie alle semplificazioni introdotte dalle recenti riforme è possibile avvantaggiarsi delle perdite su crediti deducendole in determinate fattispecie. Ciò comporta la diminuzione del reddito risultante dal conto economico (in sostanza dal bilancio) che è la base di partenza per calcolare le imposte annuali; quindi, per quanto modesta, la deducibilità delle perdite si tramuta in minor carico fiscale.
È necessario fare alcune distinzioni:
Crediti di modesta entità:
si tratta di crediti scaduti da oltre sei mesi, devono essere appunto di modesta entità (massimo 5000 euro per le imprese con volume di affari superiori a 100 milioni di euro, massimo 2500 euro per le altre imprese) e va considerato il valore nominale del credito (ossia l'importo riconosciuto in sede di acquisto, al netto degli importi incassati e comprensivo di IVA). Un'ultima considerazione necessaria riguarda la natura dei crediti: se si tratta di crediti verso la stessa persona maturati con lo stesso contratto è necessario considerare il saldo complessivo del credito (e spesso si finisce con lo “sforare” il limite), in caso invece di contratti differenti anche con la stessa persona i crediti sono considerati singolarmente;
Crediti prescritti:
si tratta di crediti caduti in prescrizione (ossia è passato molto tempo dalla scadenza). Per quanto riguarda la loro deducibilità l'importo non è rilevante e la norma viene applicata dall'Agosto 2012. è necessario precisare che in questo caso l'impresa non è tenuta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità della perdita (che sono poi i requisiti fondamentali per la deducibilità della perdita, in sostanza la perdita deve risultare da documenti idonei, come per esempio dal bilancio);
Crediti da procedure:
in questo caso i crediti non devono più essere obbligatoriamente dedotti nell'anno in cui viene emessa la sentenza di apertura della procedura, al contrario la sentenza rappresenta il momento in cui si considerano esistenti i requisiti di deducibilità della perdita (indicati sopra). L'importo deducibile è l'importo inserito nel conto economico.
Crediti cancellati dal bilancio:
in questo caso sono state estese le norme dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) anche a coloro che si basano sui principi contabili nazionali. In sostanza quando si verificano determinati eventi (come la rinuncia del credito da parte del creditore o una cessione pro soluto) la perdita su crediti che si verifica è considerata fiscalmente deducibile senza la necessità da parte dell'impresa di dimostrare la sussistenza dei requisiti di deducibilità.