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23.01.2014 - Contributi figurativi per gli invalidi superiori al 74 per cento

La legge finanziaria del 2001, n. 388 del 23 dicembre 2000, all'articolo 80 comma tre stabilisce che, a decorrere dall'anno 2002

  • ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
  • agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali e' stata riconosciuta un'invalidita' superiore al 74 per cento
  • gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra

e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva, il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.


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