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L’articolo 38 della Costituzione al secondo comma prevede che “ ai lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia. Ma come si calcola l’indennità di malattia ?
Si tratta di un intervento di previdenza sociale pagata dall’Inps, quando il lavoratore si ammala, e sostituisce una parte dello stipendio a partire dal quarto giorno di assenza dal lavoro e per un massimo di 180 giorni all’anno.
I primi tre giorni di lavoro non sono pagati (si definisce carenza) e quindi rimangono a carico del datore di lavoro.
Per quasi tutti i lavoratori l’importo dell’indennità di malattia è pari al 50% della retribuzione globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia, al 66,66% per i giorni successivi. L’indennità di malattia spetta a quasi tutti i dipendenti del settore privato, ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopraindicate), purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di sessanta giorni prima dell’inizio della malattia; viene pagata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Il medico emette il certificato di malattia e lo trasmette telematicamente all’INPS e al datore di lavoro. Il lavoratore ammalato deve rimanere presso il proprio domicilio al fine di essere presente nel caso di eventuali controlli effettuati dai medici dell’INPS, nelle seguenti fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 comprese le domeniche e i giorni festivi.
L’indennità di malattia non spetta:
per i giorni di ritardo nell’invio del certificato
se il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo disposta dall’INPS
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