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16.01.2014 - Incaricato delle vendite a domicilio: fino a 5.000 euro pochi adempimenti
Continuiamo ad esaminare l'attività di incaricato delle vendite a domicilio. Innanzi tutto vogliamo rassicurare che i pochi adempimenti richiesti non configurano un'attività "in nero". Innanzi tutto ricordiamo che a seguito della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 173 del 17 agosto 2005, l'attività dei venditori a domicilio (anche detti "porta a porta") può essere svolta con o senza vincolo di subordinazione.
Nel caso questa attività venga svolta senza vincolo di subordinazione, la stessa può essere esercitata sia in maniera abituale che occasionale.
Per quanto espressamente disposto dall'articolo 3 della legge 173/2005, l'attività del venditore "porta a porta" senza vincolo di subordinazione è di carattere occasionale sino a al conseguimento di un reddito annuo, derivante da questa attività, non superiore a 5.000 euro.
Se supera tale limite bisogna aprire la partita Iva indicando il codice Ateco 46.19.02.
C’è da precisare che per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, i compensi sono assoggettati a imposizione attraverso l'applicazione di una ritenuta alla fonte (cioè un'imposta che si applica in modo definitivo) pari all’aliquota del 23%. Questa imposta viene calcolata riducendo l'importo del 22%, a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito (insomma un riconoscimento dei costi).
In altre parole l’attività è abituale e richiede l’apertura della partita Iva, se nell'anno solare per la stessa le provvigioni meno la deduzione forfetaria del 22%, è superiore a 5 mila euro.
Concludendo
AI FINI IVA
Fino a 5.000 euro l’attività di incaricato alle vendite a domicilio è considerata occasionale. E quindi l’incaricato non deve fare nulla.
Dopo i 5.000 euro l’attività di incaricato alle vendite a domicilio è considerata abituale. E quindi l’incaricato deve aprire la partita Iva e presentare la dichiarazione Iva
RISPETTO AI REDDITI
L’incaricato delle vendite a domicilio non deve presentare alcuna dichiarazione dei redditi perché il committente (Avon per esempio) tratterrà dal suo compenso la ritenuta a titolo di imposta definitiva dai compensi maturati