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13.01.2014 - Diritto di recesso: al titolare di partita iva non si applica il recesso veloce

L’articolo 64 del codice di consumo prevede che per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali (per strada, tramite televendita), il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.

Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro dieci giorni, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non e’, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.

Se è espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione e’ sufficiente la restituzione, entro dieci giorni, della merce ricevuta.

Il diritto di recesso è riservato al "consumatore", ovvero un soggetto che agisce per fini diversi dalla propria attività commerciale, artigianale e/o professionale, mentre ne resta escluso il “professionista”, cioè colui che opera invece nell’ambito della propria attività commerciale e/o professionale.

Infatti l’articolo 3, comma 1, lettera a del Codice di consumo definisce :

”consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Quindi se il contratto è stato concluso utilizzando la partita Iva e quindi in qualità di imprenditore per scopi inerenti l’attività professionale, come nel caso della conclusione di un contratto di pubblicità o di fornitura di merci inerenti la propria attività, questo tipo di tutela non può essere invocato.

Si applicherà l’articolo 1372 del codice civile il quale prevede che il contratto ha forza di legge fra le parti. Una volta stipulato esso obbliga i contraenti ad eseguire la prestazione.


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