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18.12.2013 - Associazione di promozione sociale: fac-simile di atto costitutivo

Le associazioni di promozione sociale sono regolate dalla legge 383/2000 la quale

  • detta i principi e le regole per la incentivazione dell'associazionismo di promozione sociale;
  • determina i principi cui le Regioni e le Province autonome devono adeguarsi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
  • stabilisce i criteri cui devono adeguarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Hanno l'obbligo di costituzione con atto scritto (preleva un fac-simile di statuto), nel quale deve essere indicata la sede legale, mentre nello statuto dovranno essere indicati, la denominazione e l'oggetto sociale e deve essere esplicitamente previsto che le finalità della associazione vengono perseguite senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi associati. Gli eventuali proventi non possono essere ripartiti o divisi fra gli associati e ogni eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali indicate nello statuto. L'atto costitutivo deve specificare poi che i beni o i patrimoni risultanti in sede di liquidazione dell'associazione, non possono mai essere ripartiti tra i soci e dovranno essere destinati a fini di utilità sociale. L'ordinamento delle associazioni deve ispirarsi a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche direttive devono essere elettive e non può essere posto alcun limite all'adesione sulla base di condizioni economiche.

Le associazioni di promozione sociale devono obbligatoriamente redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario annuale e registrare ogni tipo di entrata.

Mezzi finanziari.

  • Possono ricevere donazioni, eredità, contributi provenienti dallo Stato o dall'Unione Europea;
  • Possono procurarsi altri mezzi

01.prestando attività,

02.erogando servizi convenzionati,

03.promuovendo iniziative finalizzate al finanziamento delle associazioni,

esercitando attività commerciali svolte nei confronti di soci o di terzi, a patto che le entrate siano finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati nello statuto.

Per fruire delle agevolazioni fiscali sono tenute ad iscriversi presso i Registri nazionali (se operano da almeno un anno in cinque Regioni o in 20 Provincie) o regionali appositamente istituiti.

Come disposto dall'articolo 18 della legge 383/2000

  • Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
  • Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

In materia fiscale, la legge 383/2000 prevede un regime tributario agevolato idoneo a consentire alle associazioni, ai loro iscritti, o a eventuali donatori, un trattamento di particolare convenienza.

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