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L’appartamento privo di arredamento e di allacciamenti alle reti di servizi pubblici (energia elettrica, gas, acqua) non realizza il presupposto della tassa, che si verifica con la destinazione (anche soltanto astratta e potenziale) del locale a uso qualsiasi.
E' importante verificare se la propria amministrazione comunale, nel predisporre il
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
abbia accolto l'indicazione del prototipo di regolamento proposto dal Ministero delle Finanza il quale, all'articolo 6, comma 4,prevede, che «la presenza di arredo o l’attivazione, anche di uno solo, dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti». Quindi un immobile privo dei suddetti requisiti non realizza il presupposto, per cui il tributo non è dovuto.
Qualora il Comune dovesse tassare l'immobile l'utente dovrà documentare l'assenza di allacciamenti.
Qui di seguito il testo dell'articolo 6 del prototipo di regolamento comunale.
Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [alternativa: su tre lati] verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti,
anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.